Designazione dei rappresentanti
Possono nominare propri rappresentanti presso i seggi (sezioni) elettorali:

  • i delegati delle liste dei candidati (sia delle liste circoscrizionali che dei candidati a Presidente);
  • i c.d. subdelegati, ovvero persone che i delegati di cui sopra hanno autorizzato in forma autentica.

 

Tali soggetti possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente; può essere nominato anche un solo rappresentante, e uno stesso rappresentante può essere nominato per più seggi contemporaneamente.
I rappresentanti di lista designati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

 

Presentazione delle designazioni

Le designazioni dei rappresentanti per ciascun seggio possono essere presentate alternativamente:

  • 1. entro la giornata di giovedì 14 novembre 2024 alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio, con una delle modalità seguenti:
    a) digitalmente, tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all'indirizzo:  ; in questo caso, ove la documentazione risulti firmata digitalmente (o con un altro tipo di firma elettronica qualificata) dai delegati, non vi è la necessità di ulteriore autentica della stessa;
    b) in cartaceo, alla persona del Vice Segretario Generale del Comune o suo delegato, previo appuntamento obbligatorio da concordare con il Vice Segretario Generale (mail ) con documentazione cartacea firmata ed ove occorra autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;

    nei due casi sopra riportati, il Vice Segretario Generale del Comune o suo delegato, curerà la trasmissione delle designazioni ai Presidenti di seggio;

  • 2. direttamente ai singoli Presidenti di seggio sabato 16 novembre 2024 pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o domenica 17 novembre 2024 mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto (e dunque prima delle ore 7). Per tale seconda evenienza, il Sindaco consegna al Presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l’elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

 

Verifica della regolarità delle designazioni
I Presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

  • la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista e dei candidati, oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
  • il rappresentante designato deve essere elettore della regione, tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
  • il rappresentante deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
  • la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990;
  • il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma della quale:
     • l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
     • il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio.
Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista e dei candidati designati per il proprio seggio.

 

Funzioni dei rappresentanti di lista
I rappresentanti di lista e dei candidati a Presidente:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma:

  • sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate;
  • nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
  • sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

 

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.
I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
I rappresentanti di lista - al pari dei componenti del seggio - durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.
Le norme prevedono inoltre la facoltà, per il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, di far allontanare dall’aula i rappresentanti di lista, nonché la possibilità di comminare specifiche sanzioni.

 

Riferimenti normativi
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, Elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, anno 2024, e disposizioni citate nelle stesse.

 

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